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Consiglio comunale

Politica

Nuovo regolamento per i dehors, gli azzurri: “Ecco la proposta che avevamo presentato”

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA

INSTALLAZIONE DEI ”DEHORS”

Regolamento per la disciplina delle installazioni di tavoli e

sedie su area pubblica o area privata ad uso pubblico per spazi di ristoro all’aperto annessi a esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianali alimentari da asporto destinati al solo consumo dei beni prodotti e attività adibiti alla vendita di prodotti alimentari di gastronomia su aree pubbliche.

— ANNO 2024 —

Copia che contiene le modifiche oggetto degli EMENDAMENTI da noi proposti.

Le parole con i caratteri Verdi rappresentano le modifiche apportate al testo redatto dalla Giunta;

Le parole con i caratteri Rossi sono quelle che andrebbero eliminate;

Le parole in Grassetto Nero, sono le parti rimodulate secondo le nostre modifiche.

SOMMARIO

Art. 1. Principi generali

Art. 2. Definizione di dehors

Art. 3. Tipologia di dehors

Art. 3 Bis. Canone

Art 4. Elementi componenti i dehors

Art. 5. Norme per l’allestimento di dehors in piazze, aree pedonali

Art. 6. Norme per l’allestimento di dehors in strade e aree percorse dai veicoli

Art. 7. Collocazione dei dehors

Art. 8. Collocazione dei dehors in aree soggette a tutela da parte degli strumenti

urbanistici e nel centro storico.

Art. 9. Relazione con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

Art. 10. Durata, rinnovo ed orari delle concessioni

Art. 11. Contenuti dell’atto di concessione e richiesta per nuova installazione di dehors

Art. 12. Criteri per il rilascio di concessioni per dehors in relazione ad altre occupazioni

e usi di suolo pubblico

Art. 13. Condizioni per la realizzabilità dei dehors in relazione alle caratteristiche

dell’esercizio

Art. 14. Sospensione, decadenza, revoca della concessione

Art. 15. Igiene, pulizia e manutenzione dehors

Art. 16. Assetto dei dehors durante la chiusura degli esercizi

Art. 17. Controlli, vigilanza, sanzioni

Art. 18. Obblighi

Art. 19. Norme transitorie e finali

Art. 1 Principi generali

Per dehors si intendono tutti quegli elementi mobili o facilmente smontabili posti su suolo pubblico come spazi esterni ad attività e locali esistenti, arredati e predisposti per l’attività di ristorazione e somministrazione di bevande e alimenti con servizio assistito nonché di attività artigianali alimentari da asporto e attività adibiti alla vendita di prodotti alimentari di gastronomia su aree pubbliche. Quindi devono rispondere alle regole per i dehors tutte le strutture all’esterno di locali, bar, ristoranti, pizzerie da asporto, gelaterie, paninerie, etc.. collocate su suolo pubblico e destinate al servizio di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande con o senza servizio assistito.

Il marciapiede e la piazza, per definizione, è quella parte della sede stradale riservata al transito dei pedoni, per lo più ai lati della strada e a livello più o meno sopraelevato pertanto i dehors saranno sempre autorizzabili in via secondaria a questa primaria esigenza.

Considerate le diverse funzioni a cui assolve (ampliamento dello spazio di esercizio delle attività e fruizione regolamentata di spazi pubblici) e tenuto conto dell’impatto estetico e ambientale che comporta l’occupazione con dehors, il rilascio della relativa autorizzazione deve essere improntato, oltre all’osservanza delle disposizioni di leggi e regolamenti in materia di sicurezza, accessibilità, igiene, anche a criteri di salvaguardia e miglioramento del contesto urbano in cui si inserisce l’occupazione, con particolare riguardo alla qualità estetica ed impatto visivo dell’occupazione stessa.

1. Gli articoli seguenti disciplinano la realizzazione dei dehors.

2. Il dehors può essere realizzato solo su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico; la necessaria concessione per l’occupazione di quest’ultimo è rilasciata nel rispetto del presente regolamento, fatti salvi i diritti di terzi, per le aree private dovrà essere prodotto il titolo abilitativo.

Gli spazi concessi, dovranno mantenere sempre un aspetto sistemato e decoroso anche durante la chiusura dell’attività, non potranno e non dovranno mai fungere da “magazzino” per accatastare alla rinfusa materiali e/o suppellettili di ogni genere e natura.

3. Per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande con servizio assistito, l’utilizzo dei dehors, per ampliamento dell’attività di somministrazione, potrà essere consentita solo previo parere favorevole dell’autorità competente (ASL/ufficio igiene) e previo parere espresso dalla polizia municipale per il parere di competenza.

Lo spazio asservito al transito dei pedoni, libero in ogni direzione e libero da ogni ostacolo e/o suppellettile, non deve presentare barriere architettoniche e deve essere sempre non inferiore a cm 200 fuori dal centro storico e cm 150 all’interno del centro storico salvo quanto previsto al successivo art. 6 comma a) e in casi particolari dell’intera larghezza del marciapiede quando inferiore, detto spazio potrà essere oltre la struttura del dehors (sempre sopra il marciapiede) o tra il muro dell’attività ed il dehors.

4. La concessione di suolo pubblico costituisce titolo abilitativo all’installazione dei dehors.

Art. 2 Definizione di dehors

l. Il dehors è lo spazio esterno di:

a.   pubblici esercizi, destinato all’attività di somministrazione di alimenti e bevande con servizio assistito,

b.  attività artigianali alimentari da asporto destinate al solo consumo dei beni prodotti e attività adibiti alla vendita di prodotti alimentari di gastronomia su aree pubbliche,

2. Il dehors può essere attrezzato con oggetti che realizzano, nel loro insieme, strutture temporanei, caratterizzato da facile rimovibilità e reversibilità dell’intervento di installazione.

3. L’allestimento del dehors è realizzato esclusivamente mediante la disposizione di attrezzature consistenti in tavolini e sedie, ombrelloni o tende a sbraccio, pedane al suolo, elementi di delimitazione laterali e altri elementi accessori. I predetti elementi sono gli unici ordinariamente consentiti e sono descritti all’art. 4 del presente. L’insieme di attrezzature che compone il dehors deve essere espressamente descritto e indicato nella domanda di occupazione e dall’atto di concessione del suolo pubblico.

4. L’uso di attrezzature e di oggetti diversi da quelli sopra elencati e descritti all’art. 4 del presente Regolamento può essere consentito solo nelle aree soggette a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 previa approvazione di un progetto valutato favorevolmente dall’Amministrazione Comunale in base a criteri di qualità dello spazio pubblico e di corretto inserimento nel contesto urbano. Le deroghe possono riguardare l’utilizzazione di materiali, forme e colori degli elementi componenti i dehors, di cui all’art 4.

5. In ogni caso il dehors deve garantire l’accessibilità degli spazi pubblici o di uso pubblico e non deve creare interferenze con gli accessi agli edifici pubblici, o che svolgono un servizio pubblico e deve sempre garantire il libero transito dei pedoni.

6. Il titolare della concessione dovrà presentare la Notifica sanitaria ai sensi del Reg. CE n. 852/2004 quando necessaria.

Art. 3 Tipologie di dehors

1. A seconda delle attrezzature impiegate e del relativo impatto sullo spazio pubblico, i dehors sono classificati come segue:

a) dehors di tipo A – allestimento con sedie e tavolini, con o senza ombrelloni o tende a sbraccio, delimitazioni removibili;

b) dehors di tipo B – allestimento A con pedane;

c) dehors di tipo C – pergotenda e/o pergole bioclimatiche con sedie, tavoli ed eventuale pedana all’interno del perimetro concesso.

Art. 3 bis Canone

1. Il canone relativo all’occupazione con dehors è commisurato alla superficie totale dell’area e alla durata temporale, nella quale il concessionario è autorizzato a collocare le varie tipologie di cui all’art. 3, il tutto secondo le tariffe approvate e determinate con Delibera di Giunta n. 28 del 29/07/2022.

Art. 4 Elementi componenti i dehors

1. Il presente articolo disciplina in maniera puntuale le caratteristiche degli elementi utilizzabili per l’allestimento dei dehors e la compatibilità delle differenti tipologie di dehors con i diversi tipi di spazio pubblico.

2. Tutti gli elementi utilizzati per i dehors devono essere realizzati con materiali di tipo gli ignifugo, certificato di classe 1 ai sensi del D.M. 26 giugno 1984 e preferibilmente con materiali ecologici e riciclabili o riciclati.

3. Sono ammessi, quali oggetto di arredo del dehors, i seguenti elementi:

a) tavoli e/o piani di appoggio

b) sedie

c) panchine

d) cestini per la differenziazione dei rifiuti (elemento obbligatorio)

e) fioriere, è fatto divieto di installare fioriere o altro al di fuori dello spazio concesso.

f) ombrelloni o tende a sbraccio

g) elementi di delimitazione laterale

h) apparecchi per il riscaldamento o per il raffrescamento

i) Corpi illuminanti (elementi accessori ai dehors) scelti in modo coerente rispetto alla progettazione del dehors, sono applicati alla struttura e integrati il più possibile con essa, senza interferire con il contesto ambientale urbano di riferimento. In ogni caso, deve essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento in direzione delle aree a transito pedonale o delle zone di traffico veicolare.

j) Strutture precarie: installazioni che hanno uso precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo. Pertanto esse non comportano alcuna durevole e permanente trasformazione edilizia e/o urbanistica del territorio e, per loro stessa natura risultano destinate a soddisfare necessità contingenti, limitate puntualmente nel tempo. Sono da considerare manufatti precari le strutture temporanee, in legno, ferro ed alluminio, acciaio e similari, con struttura amovibile composta da:

  • pedana realizzata con sostegni verticali e con pavimentazione permeabile, destinata ad uso limitato nel tempo, e volte a soddisfare le esigenze delle attività nell’arco temporale della loro durata (è da escludersi qualsiasi opera muraria ed in muratura).
  • ombrellone: struttura portante con copertura in tela e/o altro materiale similare fornita di un punto di appoggio al suolo, di forma circolare, poligonale, quadrata o rettangolare, e mediante l’impiego di supporti in legno/ottone/ferro. La struttura portante dovrà essere in legno naturale o ferro, materiali sperimentali quali policarbonato, plexiglass, prestampati da design; la copertura richiudibile ad ombrello con sistema retrattile a sbraccio in aggetto.
  • tavoli e sedie: sono ammesse panchine, tavoli, sedie di disegno lineare in metallo, legno o vimini o midollino di colore naturale o ferro battuto o metallo. Sono espressamente vietati i divani, divanetti, tavoli e sedie in plastica.
  • tende: sono tende tutte quelle strutture amovibili, non infisse a terra, ancorate all’edificio su cui insistono e con materiali di copertura diversi dal PVC o da quelli plastici, relative a bucature esistenti, adibite all’ombreggiamento di vetrine, di locali e di spazi per usi commerciali. Le tende per posizione e forma, debbono essere adeguatamente collocate rispettando il decoro edilizio e ambientale, poiché costituiscono parte integrante del prospetto. L’apposizione delle tende potrà avvenire solo qualora non sussistano impedimenti di carattere architettonico alla loro corretta installazione e funzionamento e, in particolare, quando l’intera linea di appoggio sull’edificio risulti piana e non interessi contorni, modanature o altri eventuali elementi di facciata. Le tende devono avere colore, tipologia e forma analoga per i fronti unitari e vanno fissate ad uguale quota di imposta.
  • sono consentite anche tende del tipo retrattile in alternativa agli ombrelloni sempre con copertura in tela e/o altro materiale similare fornita di uno o massimo due punti di appoggio al suolo quando non ancorate al muro dell’edificio nei casi che il dehors venga distaccato dal muro dell’attività. Il sostegno potrà essere in legno o metallo; il basamento, in legno, metallo o pietra, dovrà essere appoggiato ed all’occorrenza tassellato al suolo che non deve essere esterno all’area di pertinenza/concessa del dehors.
  • la collocazione del bancone per la preparazione di panini e/o altri alimenti all’esterno del locale è esclusivamente non consentito per motivi strettamente di carattere igienico sanitario e di decoro, ma all’occorrenza potrà essere collocata eventuale vetrina per esposizione di tavola calda e/o fredda contenenti alimenti già preparati e lavorati all’interno dell’attività ed esclusivamente già pronti per la vendita e somministrazione, il tutto ovviamente dovrà essere collocato all’interno dello spazio concesso e dovrà essere rimosso a fine giornata lavorativa e durante la chiusura dell’attività.
  • qualora negli edifici siano già presenti tende a riparo delle aperture, le nuove dovranno uniformarsi alle esistenti. Sono da preferire i colori nella gamma delle tinte chiare e tinta unita.

Possono essere installate tende parasole, del tipo retrattile, solo se conformi ai seguenti criteri prescrittivi:

  1. struttura in ferro (sulla tenda) ottone o “tipo ferro”, i sostegni metallici possono essere in estrusi di alluminio, o del medesimo colore della tenda in-riferimento formale all’unità-edificio e all’apertura di cui intende costituire protezione; n.b.: è esclusa qualsiasi struttura a sostegno della tenda infissa e/o appoggiata a terra.
  2. i lembi inferiori e i meccanismi della tenda devono rispettare una altezza minima dal marciapiede o dal piano di collocazione di cm 250;
  3. le scritte se consentite dovranno essere stampate solo sulla mantovana o appendice inferiore della tenda e sconteranno la tassa sulla pubblicità in ragione della loro dimensione;
  4. sulle bande inferiori delle tende sono ammesse scritte riportanti la tipologia dell’esercizio ed il nome. Il materiale impiegato deve essere esclusivamente tessuto e/o altro materiale similare, con colorazioni in tinta unita che si armonizzi con il fronte dell’edificio;
  5. dovranno essere mobili, decorose, smontabili e mantenute in ottimo stato, in difetto potrà essere imposta la loro rimozione.

4. Gli elementi sopra elencati da installare dovranno rapportarsi al contesto urbano nel quale si inseriscono. Gli elementi sopra elencati dovranno formare un insieme coerente per forme e materiali. Sono sempre ammessi gli insiemi costituiti da elementi coerenti con la tradizione storica (quali ferro lavorato, ghisa, alluminio, legno, vetro).

5. Su tutti gli elementi componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie della insegna d’esercizio. Ne sono comunque escluse la luminosità e l’illuminazione.

6. I colori utilizzabili per tutti gli elementi componenti i dehors devono sempre rapportarsi all’attività di riferimento ed al contesto nel quale si inseriscono, in coerenza con il tessuto edilizio circostante.

Per le tende e ombrelloni, le gradazioni di colore del marrone, il bordeaux, il beige, il grigio e il bianco sono sempre ammesse. Sono da escludere, di norma, nelle aree urbane storiche, colori dalle tonalità accese e non armonizzate con le facciate degli edifici.

7. Gli ombrelloni devono essere costituiti da massimo un sostegno portante e da idoneo basamento, in grado di garantire adeguata stabilità. Il sostegno potrà essere in legno o metallo; il basamento, in legno, metallo o pietra, dovrà essere appoggiato ed all’occorrenza tassellato al suolo che non deve essere esterno all’area di pertinenza del dehors.

8. Le tende a sbraccio devono avere la struttura retraibile in metallo, agganciata alla muratura di facciata degli edifici e priva di sostegni che si appoggiano al terreno. Si possono comporre di uno o più teli, con o senza mantovane, non limitate al solo sviluppo dei singoli sporti e con possibilità di estendersi a tutti i locali dell’attività che richiede il dehors.

9. Le pedane devono essere realizzate esclusivamente per regolarizzare i pavimenti dei dehors o per renderli complanari al livello del principale piano di calpestio dell’area dove sono allestiti (piazza, strada o marciapiede).

10. Le pedane devono avere spessori modesti (ovvero non possono superare i 20 cm di altezza misurati dal piano stradale di appoggio), e non devono costituire barriera architettonica.

11. Gli elementi di delimitazione devono essere realizzati per definire lo spazio assegnato, per separare i dehors dalle strade carrabili o dalle aree di sosta, e qualora sia presente una pedana.

12. Le delimitazioni sono fioriere o strutture a telaio in metallo o altro materiale coerente con il resto del dehors, con disegno semplice e lineare e con profilati di minimi spessori, di norma di altezza non superiore a 50 cm dal piano della strada o del marciapiede. Le delimitazioni devono rendere immediatamente conoscibile in qualsiasi momento il perimetro dell’occupazione; pertanto non devono essere facilmente spostabili o soggette a caduta a causa della loro leggerezza; non devono essere esse stesse soggette a “dispersione” nell’ambiente. Esse vanno esclusivamente inserite all’interno dell’area data in concessione e non devono per nessun motivo sbordare dai limiti di concessione. Le strutture installate su sede stradale devono riportare elementi catarinfrangenti per consentirne la visibilità in orario notturno.

13. Le delimitazioni possono essere dotate di pannellature di vetro di tipo “antinfortunio”, trasparente o plexiglass trasparente non colorato o altro materiale similare ad esclusione del PVC, in modo da garantire sempre una diffusa permeabilità visiva e avere una altezza massimo di cm 180 comprensivo di ogni appoggio sottostante. Gli appoggi al suolo non devono costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale, devono garantire una buona stabilità del manufatto e non devono per nessun motivo sbordare dai limiti di concessione.

14. Tutti gli elementi dei dehors devono avere spessori contenuti e di disegno semplice, di facile e rapido montaggio e smontaggio.

15. Eventuali corpi illuminanti, scelti in modo coerente rispetto alla progettazione del dehors, sono applicati alla struttura e integrati il più possibile con essa, senza interferire con il contesto ambientale urbano di riferimento. In ogni caso, deve essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento in direzione delle aree a transito pedonale o delle zone di traffico veicolare. Il valore del livello di illuminamento massimo può essere indicativamente assunto pari a 200 lux sui piani dei tavoli (norma DIN 5035), e comunque rispondente alle norme sull’illuminazione vigenti.

16. L’impiego di apparecchi per il riscaldamento o raffrescamento (elementi accessori) è limitata a sistemi a bassa dispersione e a basso consumo energetico (ad esempio, lampade a raggi infrarossi a onda corta, refrigeratori tipo “pinguino”); nel caso di dehors del tipo A o B tali sistemi sono sostenuti da piantane mobili, nel caso di dehors tipo C sarà possibile integrarli nella struttura.

Art. 5 Norme per l’allestimento di dehors in piazze, aree pedonali

l. Nelle piazze e nelle aree pedonali o ad alta pedonalità:

a.       l’allestimento di dehors di tipo A e B è consentito con le seguenti prescrizioni;

– nei casi di collocazione in prossimità o antistante a chiese o ad edifici di “interesse storico e architettonico” è espressamente vietato la collocazione degli stessi in corrispondenza dei sagrati e degli accessi (principali) vari lasciando libera anche una zona laterale di rispetto di m. 5.00 per ambo i lati. Inoltre lungo il muro perimetrale degli immobili in oggetto e prospettante su suolo pubblico deve essere lasciata una zona libera di rispetto di almeno m. 5.

2. L’area occupata dei dehors deve essere scelta in modo da non intralciare i principali flussi pedonali che interessano la piazza, l’area pedonale o ad alta pedonalità, lasciando sempre uno spazio libero di almeno cm 200 fuori dal centro storico e cm 150 all’interno del centro storico per il passaggio dei pedoni o se di dimensioni minori l’intero marciapiede. L’area occupata da dehors deve sempre lasciare libero lo spazio necessario al passaggio di mezzi di soccorso e per la sicurezza (minimo cm. 350).

3. Nelle aree aperte sistemate a prato l’allestimento di dehors è consentito utilizzando pavimentazioni semipermeabili.

4. In ogni caso tra un dehors e l’altro dovrà essere garantita, di norma, una distanza minima di salvaguardia di cm 300 ripartita equamente tra i due dehors.

5. La concessione di suolo pubblico per installazione di dehors per attività che prevedono la somministrazione di alimenti e bevande con servizio assistito seguirà i seguenti criteri/rapporti dimensionali:

– superficie interna dell’attività da mq 0 (zero) a mq 40 (quaranta): superficie max concedibile per dehors mq 20 (venti);

– superficie interna dell’attività oltre i mq 40 (quaranta): superficie max concedibile per dehors mq 40 (quaranta);

il tutto sempre nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 13 del presente regolamento.

N.B.: la superficie max concedibile di suolo pubblico per installazione di dehors, non potrà mai essere superiore ai mq 40 cumulabile.

5 bis. Per attività di somministrazione di alimenti e bevande con servizio assistito è possibile concedere una superficie per dehors per uso stagionale in deroga ovvero dal 01/06 al 30/09 con i seguenti criteri:

Solo ed esclusivamente se l’attività è già concessionaria di suolo pubblico per installazione di dehors ad uso annuale è possibile concedere altra superficie in deroga ad uso stagionale fino al raggiungimento della superficie massima concedile ovvero mq 40 cumulabile.

La superficie ad uso stagionale in deroga, verrà concessa a seguito di regolare richiesta e relativo pagamento del canone dovuto.

N.B.: Se non si è titolari di concessione annuale per installazione di Dehors, non si potrà concedere la concessione stagionale in deroga quindi per il solo uso stagionale si procederà alla concessione con i limiti dimensionali regolamentati nel presente regolamento.

6 Per tutte le attività senza somministrazione e senza servizio igienico destinato al pubblico (attività artigianali alimentari da asporto destinate al solo consumo dei beni prodotti e attività adibiti alla vendita di prodotti alimentari di gastronomia su aree pubbliche) potrà essere rilasciata una superficie non superiore a mq 12 cumulabile ed è espressamente vietata la collocazione di sedie/sgabelli per l’intrattenimento dei clienti, ma solo attrezzature per appoggio.

(I precedenti punti andrebbero tuti cassati in ragione del fatto che ha stabilire i criteri/rapporti dimensionali di superficie di suolo pubblico concedibile per l’installazione dei dehors dovrebbero essere esclusivamente quelli previsti nel successivo art. 7)

7 Se il marciapiede antistante l’attività ha una larghezza inferiore o pari ai m. 3.00, per i dehors di tipo A e B è consentito l’occupazione della carreggiata sempre nei limiti sopra esposti e deve essere circostanziato all’interno degli stalli di sosta e comunque in ogni caso non potrà eccedere i cm 150 dal bordo marciapiede verso la carreggiata, sempre che sia garantito il flusso veicolare.

8 Solo ed esclusivamente per le attività che prevedono la somministrazione di alimenti e bevande con servizio assistito e che hanno un marciapiede di larghezza superiore ai m. 3.00 è consentita l’occupazione in deroga di tipo “mista” anche sulla carreggiata ed entro la segnaletica degli stalli di sosta (max 150 cm dal bordo esterno del marciapiede) ma sempre nei limiti dimensionali e di rispetto sopra menzionati e sempre previo parere positivo della polizia municipale che ne attesti il rispetto del codice della strada in materia di sicurezza veicolare, per come al paragrafo che precede.

I punti 7 e 8 del presente articolo andrebbero cassati per essere sostituiti con il seguente unico punto:

Per i dehors di tipo A e B è consentito, sempre nei limiti dimensionali e di rispetto dello spazio asservito al transito dei pedoni (cm 200 fuori dal centro storico e cm 150 all’interno del centro storico), l’occupazione in deroga di tipo “mista” (parte sul marciapiede e parte sulla carreggiata) entro la segnaletica degli stalli di sosta (max 150 cm dal bordo esterno del marciapiede) e previo parere positivo della polizia municipale che ne attesti il rispetto del codice della strada in materia di sicurezza veicolare.

9 Nelle ZTL a carattere permanente e/o stagionale, durante la loro efficacia, è consentita in deroga l’installazione dei dehors tipo A anche sulla carreggiata e sugli stalli di sosta (max 150 cm dal bordo esterno del marciapiede), ma nel pieno rispetto della fascia per il transito dei pedoni (cm 200 fuori dal centro storico e cm 150 all’interno del centro storico) e per il passaggio dei mezzi di soccorso (cm 350) il tutto con le limitazioni di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo e della superficie concedibile in riferimento al tipo di attività. e tutto previa richiesta e parere favorevole degli uffici competenti.

Il punto 9 andrebbe riscritto come segue:

Nelle ZTL a carattere permanente e/o stagionale, durante la loro efficacia, è consentita in deroga l’installazione dei dehors tipo A anche sulla carreggiata e sugli stalli di sosta, ma nel pieno rispetto della fascia per il transito dei pedoni e per il passaggio (cm 350) dei mezzi di soccorso il tutto con le limitazioni di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo e della superficie concedibile in riferimento al tipo di attività.

Art. 6 Norme per l’allestimento di dehors in strade e aree percorse dai veicoli

Fatto salvo quanto contenuto nell’art.20 del Codice della Strada ed in particolare così come riportato dalla deroga di cui al comma 3° del citato articolo “Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l’occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria’; si intendono quali particolari caratteristiche geometriche della strada, la presenza: di alberature, segnali su palo, impianti pubblicitari, impianti di illuminazione pubblica, aiuole, stalli etc., presenti sul territorio comunale. In ragione di ciò, la distanza minima consentita, in adiacenza ai fabbricati per la circolazione dei pedoni dovrà essere di 150 cm liberi da ogni ostacolo fisso o amovibile.

1. Nelle strade e nelle aree percorse da veicoli (ad esclusione delle aree ad alta pedonalità disciplinate dalle disposizioni di cui all’articolo che precede), fatta salva la valutazione della compatibilità con la disciplina di utilizzazione dello spazio pubblico ai fini della circolazione di mezzi e persone, si seguiranno i seguenti criteri:

– all’esterno delle carreggiate è sempre consentito l’allestimento di dehors di tipo A (vedi limitazione art. 5 comma 1 lettera a) ed inoltre:

 – nei casi di occupazione miste (a cavallo tra carreggiata e marciapiede) ed in ogni caso solo se il marciapiede antistante l’attività ha una larghezza inferiore o pari ai m. 3.00, la zona adeguata alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria dovrà essere garantita antistante/adiacente l’esercizio e dovrà essere di almeno cm 200 fuori dal centro storico e cm 150 all’interno del centro storico.

– nello spazio antistante edifici classificati come di “interesse storico e architettonico”, l’allestimento di dehors è consentito con le limitazioni di cui all’art. 5 comma 1 lettera a).

– solo ed esclusivamente per le attività che prevedono la somministrazione di bevande e alimenti con servizio assistito e che hanno un marciapiede di larghezza pari od inferiore superiore ai m 3.00 è consentita l’occupazione in deroga di tipo “mista” anche sulla carreggiata ed entro la segnaletica degli stalli di sosta (max 150 cm dal bordo esterno del marciapiede negli stalli orizzontali allo stesso e max 250 cm negli stalli a spina di pesce) ma sempre nei limiti dimensionali e di rispetto indicati nel precedente art. 5 sopra menzionati e sempre previo parere positivo della polizia municipale che ne attesti il rispetto del codice della strada in materia di sicurezza veicolare.

2. per i limiti dimensionali concedibili e le eventuali deroghe in riferimento all’attività principale, si rimanda al precedente articolo 5 del presente regolamento.

3. La Polizia Municipale valuta se il tipo di dehors da installare sia sufficiente a garantire il comodo e sicuro fluire del transito pedonale e veicolare.

4. In ogni caso tra un dehors e l’altro dovrà essere garantita una distanza minima di salvaguardia di cm 300, equamente ripartita in caso di esercizi confinanti.

Art. 7 Collocazione dei dehors

l. I dehors possono essere collocati nello spazio pubblico o di uso pubblico antistante l’attività di riferimento, con uno sviluppo massimo lungo strada pari all’estensione dei locali dell’attività sulla strada stessa. Dimensioni maggiori possono essere concesse solo previo ottenimento dell’autorizzazione dei proprietari dei fronti interessati dallo sviluppo dei dehors. I dehors comunque non potranno mai ostacolare l’accesso a qualsiasi proprietà privata o pubblica.

2. Nel caso che non sia possibile l’occupazione antistante il proprio esercizio (esempio mancanza di marciapiede; marciapiede inferiore a m. 3.00 di larghezza) è ammessa l’occupazione di aree e spazi nel raggio di 10 metri dall’ingresso dell’esercizio interessato, previo ottenimento del consenso dei proprietari dì immobili ed eventuali esercizi e attività prospicienti l’area oggetto di occupazione.

3. L’occupazione di suolo pubblico che impegni aree adibite alla sosta dei veicoli nell’intero territorio comunale, è limitata a quegli esercizi con antistante marciapiede inferiore o pari a m. 3 di larghezza, con le modalità indicate dal precedente Art. 6. (nuova riscrittura)

3. L’occupazione di suolo pubblico che impegni aree attrezzate per la sosta nell’intero territorio comunale, è limitata a quegli esercizi con antistante marciapiede inferiore o pari a m. 3 di larghezza, con le seguenti indicazioni:

  1. posizionamento inscrivibile esclusivamente all’interno della segnaletica orizzontale adibita alla sosta dei veicoli presente e comunque in ogni caso non potrà eccedere i cm 150 dal bordo esterno del marciapiede verso la carreggiata, divieto a spina di pesce.
  2. per le altre attività senza somministrazione e senza servizio igienico destinato al pubblico (attività artigianali alimentari da asporto destinate al solo consumo dei beni prodotti e attività adibiti alla vendita di prodotti alimentari di gastronomia su aree pubbliche) è possibile impegnare fino ad un massimo di due stalli di sosta auto e comunque per una superficie non superiore a mq 12 e in ogni caso non potrà eccedere i cm 150 dal bordo esterno del marciapiede verso la carreggiata ed è espressamente vietata la collocazione di sedie/sgabelli per l’intrattenimento dei clienti ma solo attrezzature per appoggio.

N.B. per i limiti dimensionali concedibili e le eventuali deroghe in riferimento all’attività principale, si rimanda al precedente articolo 5 del presente regolamento.

4. solo ed esclusivamente per le attività che prevedono la somministrazione di bevande e alimenti con servizio assistito e che hanno un marciapiede di larghezza superiore ai m. 3.00 è consentita l’occupazione in deroga di tipo “mista” anche sulla carreggiata ed entro la segnaletica degli stalli di sosta (no a spina di pesce) max cm 150 dal bordo esterno del marciapiede verso la carreggiata ma sempre nei limiti dimensionali e di rispetto sopra menzionati e sempre previo parere positivo della polizia municipale che ne attesti il rispetto del codice della strada in materia di sicurezza veicolare. (Da cassare: punti già disciplinati, la loro ripetizione genera solo confusione)

5. I dehors possono essere collocati anche nello spazio pubblico o di uso pubblico dall’altro lato della strada una distanza non superiore a m. 10, rispetto ai locali sede dell’attività interessata, o sull’eventuale piazza antistante la via dove si collocano i locali sede dell’attività interessata, in questi casi l’occupazione potrà essere rilasciata a condizione che non ci siano impedimenti da parte dei proprietari dei fronti interessati dallo sviluppo dei dehors e solo ed esclusivamente se il marciapiede antistante l’attività è inferiore o pari ad una larghezza di m. 3,00 e se le caratteristiche della strada non consentono l’occupazione della carreggiata (stalli di sosta).

6. nei casi di occupazione miste (a cavallo tra carreggiata e marciapiede) ed in ogni caso solo se il marciapiede antistante l’attività ha una larghezza inferiore o pari ai m. 3.00, la zona adeguata alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria dovrà essere garantita antistante l’esercizio e dovrà essere di almeno cm 200 fuori dal centro storico e cm 150 all’interno del centro storico.

N.B.: in tutti i casi si ribadisce che l’autorizzazione è concessa solo ed esclusivamente dopo l’eventuale parere favorevole della Polizia Municipale nel rispetto del codice della strada. (Da cassare: punto già disciplinato, la sua ripetizione genera solo confusione)

7. Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande con servizio assistito e quindi muniti di servizio igienico esclusivo per i clienti dell’attività e solo ed esclusivamente se le caratteristiche del marciapiede consentono di lasciare oltre la pergotenda e/o pergola bioclimatica e sempre sopra il marciapiede una zona adeguata al transito dei pedoni libera da ogni ostacolo e/o suppellettile di almeno cm 300 sia in C.S (cm. 150 in C.S. e cm. 200 fuori dal C.S.) che fuori dal C.S. è possibile installare dehors di tipo C ovvero pergotende e/o pergole bioclimatiche leggere in aderenza al muro dell’attività per una larghezza max di m. 3.00 misurata perpendicolarmente dal muro dell’attività con uno sviluppo massimo lungo strada pari all’estensione dei locali dell’attività sulla strada stessa il tutto sempre nel rispetto di tutte le limitazioni e dei limiti dimensionali previsti nel presente regolamento, in tutti i casi si ribadisce che l’autorizzazione è concessa solo ed esclusivamente dopo l’eventuale parere favorevole della Polizia Municipale nel rispetto del codice della strada.

N.B.: la pergotenda è una struttura con tenda retrattile e non fissa; la pergola bioclimatica è una struttura con pergole di copertura orientabili e non fisse; sono sorrette da una struttura di esegue dimensioni in legno e/o metallo fissata al suolo tramite tasselli quindi non murata, sono consentite chiusure laterali trasparenti in vetro installate a “pacchetto” e/o a “soffietto. Tutte devono avere carattere di precarietà e quindi devono poter essere rimosse senza opere demolitive ma solo e soltanto per smontaggio. All’interno del perimetro della pergotenda/pergola bioclimatica è ammessa la collocazione dei tavoli e sedie per intrattenimento dei clienti oltre alla realizzazione della pedana con caratteristiche costruttive di cui ai punti precedenti al fine di regolarizzare eventuali dislivelli e/o differenze di quota con l’interno dell’attività garantendo sempre l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Le strutture di cui al presente punto sono da escludere nella Piazza Attilio Regolo, via Principe di Napoli, via Marianello, Corso Argentina, Piazza Progresso, Piazza Duomo, Piazza S. Angelo, Piazza della Vittoria, Piazza Matteotti, Piazza Elena, Corso Roma, Corso Umberto e sono da escludere nelle vie, corsi e piazze di interesse storico, artistico e architettonico.  (quest’ultimo paragrafo andrebbe assolutamente eliminato in quanto frutto di esclusiva visione e/o volontà personale. Nel merito non vi è alcuna norma che ne vieti la possibilità d’istallazione)

Il superiore punto 7 andrebbe così riscritto:

7. Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande con servizio assistito e quindi muniti di servizio igienico esclusivo per i clienti dell’attività e solo ed esclusivamente se le caratteristiche del marciapiede consentono di lasciare oltre la pergotenda e/o pergola bioclimatica e sempre sopra il marciapiede una zona adeguata al transito dei pedoni libera da ogni ostacolo e/o suppellettile di almeno cm 150 in C.S e cm. 200 fuori dal C.S. è possibile installare dehors di tipo C ovvero pergotende e/o pergole bioclimatiche leggere in aderenza al muro dell’attività con uno sviluppo massimo lungo strada pari all’estensione dei locali dell’attività sulla strada stessa. Si ribadisce che l’autorizzazione è concessa dietro parere favorevole della Polizia Municipale nel rispetto del codice della strada.

N.B.: la pergotenda è una struttura con tenda retrattile e non fissa; la pergola bioclimatica è una struttura con pergole di copertura orientabili e non fisse; sono sorrette da una struttura di esegue dimensioni in legno e/o metallo fissata al suolo tramite tasselli quindi non murata, sono consentite chiusure laterali trasparenti in vetro installate a “pacchetto” e/o a “soffietto. Tutte devono avere carattere di precarietà e quindi devono poter essere rimosse senza opere demolitive ma solo e soltanto per smontaggio. All’interno del perimetro della pergotenda/pergola bioclimatica è ammessa la collocazione dei tavoli e sedie per intrattenimento dei clienti oltre alla realizzazione della pedana con caratteristiche costruttive di cui ai punti precedenti al fine di regolarizzare eventuali dislivelli e/o differenze di quota con l’interno dell’attività garantendo sempre l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 8 Collocazione dei dehors in aree soggette a tutela da parte degli strumenti urbanistici e nel centro storico

1. I dehors possono essere realizzati su tutti gli spazi pubblici o gravati da servitù d’uso pubblico del territorio comunale, nel rispetto delle presenti norme.

2. Ai fini dell’allestimento o installazione di dehors sono soggette a tutela e, quindi, sottoposte a particolari disposizioni procedurali, le seguenti porzioni di spazio pubblico:

a. tutela dello spazio pubblico storico e dei monumenti: sono soggette a tutela le testimonianze storiche con particolare riferimento alla viabilità storica e le aree adiacenti gli edifici di “interesse storico architettonico”. Per “area adiacente” si intende lo spazio pubblico o gravato da servitù di uso pubblico antistante l’edificio tutelato e ad esso legato da un rapporto di interferenza visiva dallo spazio pubblico circostante (vedi limitazione art. 5 comma 1 lett. a);

b. tutela del paesaggio: sono soggetti a tutela gli elementi naturali e paesaggistici con particolare riferimento ad: aree forestali, fiumi, torrenti e corsi d’acqua di interesse paesaggistico, aree naturali protette, beni paesaggistici tutelati dalla normativa antecedente l’entrata in vigore del D. Lgs. 22.0l.2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e successive modificazioni ed integrazioni (vedi limitazione art. 5 comma 1 lett. a).

Art. 9 Relazione con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

1. I dehors possono interessare beni culturali o beni paesaggistici oggetto delle norme di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22.01.2004 n. 42; in tale caso le procedure per l’approvazione dei relativi progetti sono disciplinate dalle disposizioni previste dal predetto Codice e sono soggette a parere preventivo rilasciato dall’ente di tutela.

Art. 10 Durata, procedimento per il rilascio, rinnovo ed orari delle concessioni

1.Le occupazioni di spazi e aree pubbliche per l’installazione di elementi mobili o facilmente smontabili posti su suolo pubblico come spazi esterni ad attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o attività artigianali alimentari da asporto destinate al solo consumo dei beni prodotti e attività adibiti alla vendita di prodotti alimentari di gastronomia su aree pubbliche di cui al presente Regolamento, possono avere la seguente durata:

– Annuale: max 1 (uno) anno solare (dal 01 gennaio al 31 dicembre);

– Temporaneo: max mesi 9 (nove) sempre all’interno dello stesso anno solare;

– Stagionale: dal 01 giugno al 30 settembre dello stesso anno.

2. Per il rilascio delle concessioni per l’occupazione di spazi e aree pubbliche finalizzati all’installazione dei dehors si seguirà il seguente iter:

a) presentazione della domanda attraverso il portale impresainungiorno.gov.it (in attesa dell’attivazione del portare direttamente al SUAP)

b) Trasmissione contestuale della richiesta da parte del SUAP a:

– Comando di Polizia Municipale per il rilascio del relativo parere di competenza nel rispetto del Codice Stradale;

– Ufficio ASL/igiene alimentare competente in materia;

– Ufficio COSAP cui compete il compito di verificare che il soggetto richiedente l’occupazione non abbia debiti con il Comune, controllo sulla regolarità dei pagamenti e accertare che ogni anno l’impresa proceda al pagamento del canone di suolo pubblico per tutta la durata della concessione. In caso di mancato pagamento del canone l’ufficio COSAP informerà il SUAP per l’avvio della procedura di revoca dell’autorizzazione.

– Ufficio Urbanistica solo ed esclusivamente per installazione di Dehors tipo C, per il parere di propria competenza;

Resta salvo ed a carico del soggetto richiedente, l’eventuale acquisizione dei pareri da parte della Soprintendenza, del Genio Civile e degli altri enti di tutela ove ne ricorrano le condizioni.

L’ufficio SUAP acquisiti tutti i relativi pareri rilascia la concessione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta l’Autorizzazione Unica. Terminati i lavori di installazione il titolare dell’autorizzazione dovrà comunicare al SUAP secondo la procedura telematica e/o tradizionale la fine dei lavori.

3.Il titolare dell’atto di concessione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo evidenziando gli estremi della originaria concessione. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza.

3 bis. L’iter del rinnovo non seguirà la prassi autorizzativa della fase iniziale ma sarà rilasciato solo ed esclusivamente se si allega alla richiesta di rinnovo una autodichiarazione a firma del titolare della concessione che nulla è cambiato e nulla è stato variato rispetto alla precedente concessione ed allegare foto di contesto e dettaglio che rappresenti la zona e l’oggetto della concessione da rinnovare.

3 ter. Il rinnovo (senza modifiche) sarà concesso solo previo pagamento da parte del concessionario del relativo canone entro 7 gg dalla ricezione dell’avviso di pagamento da parte del SUAP su conteggio effettuato dall’ufficio COSAP, decorso infruttuosamente tale termine, la concessione si intende decaduta.

4. La concessione (senza modifiche) verrà rinnovata solo dopo il pagamento del relativo canone con il rilascio di un nuovo provvedimento riferendosi a tutti i precedenti pareri e N.O. degli organi e uffici competenti a suo tempo rilasciati per l’atto principale di nuova occupazione.

5. Sono soggette a rinnovo quelle occupazioni analoghe a quelle concesse nell’atto scaduto. Per eventuali variazioni dovrà essere presentata nuova richiesta.

6. Non si procederà al rinnovo e/o rilascio della concessione oltre che nei casi previsti dall’art. 14 nelle seguenti fattispecie:

a) quando al titolare della concessione del suolo pubblico siano state contestate violazioni relative all’uso improprio del suolo pubblico, non potrà ottenere né rinnovo né una nuova concessione prima di l (uno) anno;

b) per accertata cattiva manutenzione dei manufatti collocati sul suolo concesso. Il titolare della concessione non potrà ottenerne il rinnovo fino alla completa rimessa in pristino del buon stato manutentivo;

c) nel caso che l’Amministrazione ritenga di riappropriarsi, per interessi collettivi, dell’area pubblica in precedenza concessa. Resta in ogni caso salva la discrezionalità dell’Amministrazione nel negare il rinnovo della concessione, qualora si verifichino mutamenti della situazione di fatto ovvero si proceda a nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.

7. L’utilizzo dell’area occupata con il dehors non può costituire intralcio alle normali attività di pulizia al suolo pubblico, gli operatori ecologici dovranno sempre trovare le condizioni per operare nell’orario di chiusura.

Art. 11 Contenuti dell’atto di concessione e richiesta per nuova installazione di dehors.

  1. Il provvedimento di concessione per l’occupazione di suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico con dehors può essere rilasciato solo al titolare del pubblico esercizio a seguito di richiesta presentata al SUAP e deve contenere i seguenti allegati e le seguenti specifiche:

I. durata della concessione;

II. delimitazione planimetrica dell’area concessa, in scala adeguata con rilievo e rappresentazione di tutti gli elementi di arredo urbano (pubblico e privato) presenti tra i quali alberi, cestini, panchine, pali, etc… in modo tale da poter individuare al meglio lo spazio per il transito dei pedoni; inoltre deve essere rappresentato, verificato e dichiarato il rispetto dimensionale tra superficie commerciale dell’attività interna in rapporto al limite di superficie da concedere pe il dehors.

III. caratteristiche e specifiche tipologiche del dehors;

IV. orario di utilizzo del dehors;

V. modalità di pagamento del canone concessorio;

  • eventuali prescrizioni specifiche.
  • planimetria in scala adeguata da dove si evince il rispetto di tutti i requisiti (fascia rispetto transito pedonale; larghezza marciapiede esistente; fascia di rispetto dalle chiese e immobili di interesse storico architettonico. 
  • foto di contesto e dettaglio che rappresenti la zona e l’area oggetto della concessione da rilasciare.
  • Autorizzazione sanitaria ove si attesti e si evinca il tipo di attività svolta (servizio di somministrazione con servizio assistito e/o solo produzione di alimenti e/o vendita di alimenti senza servizio assistito)

N.B.: Non è consentito il rilascio di autorizzazioni e/o rinnovi a chi non sia in regola col pagamento d’imposte, tributi, canoni e tasse comunali, PERTANTO ai fini della regolarità tributaria, il soggetto richiedente deve allegare idonea documentazione a dimostrazione di aver censito la propria attività e di aver provveduto almeno al pagamento (di almeno una) dell’annualità (fra quelle non in) prossima alla prescrizione e allo stesso modo dimostrare di aver concordato piano di rateizzazione dei tributi previsti per le altre residue annualità non in prescrizione e di aver pagato regolarmente le rate alle scadenze previste nello stesso piano di rateizzazione concordato con l’ufficio..

2. L’Amministrazione comunale potrà autorizzare lo svolgimento di attività temporanea di pubblico spettacolo e trattenimento all’interno dei dehors nel rispetto delle norme vigenti.

3. Nel caso che l’evento realizzato sia patrocinato dall’Amministrazione Comunale, saranno applicabili le agevolazioni previste dal Regolamento COSAP.

Art. 12 Criteri per il rilascio di concessioni per dehors in relazione ad altre occupazioni e usi di suolo pubblico

  1. L’Amministrazione decide sul rilascio della concessione a seguito di un bilanciamento tra i diversi interessi in ragione dell’uso del suolo pubblico.
  2. I dehors autorizzati nelle aree in cui si svolgono i mercati comunali possono essere solo di tipo A e B, con obbligo a carico del concessionario di smontare il dehors e rendere il suolo libero e pulito per consentire il normale svolgimento del mercato.

3. Per il rilascio dell’occupazione di suolo pubblico per l’installazione dei dehors si deve far riferimento alle norme generali per le autorizzazioni della stessa natura.

4. I dehors possono essere collocati anche nelle aree di rilevante interesse cittadino, ma ne può essere ordinata la rimozione in occasione di determinati eventi di rilievo cittadino o di particolare interesse pubblico o collettivo, con ordine impartito dall’Amministrazione e con costi e oneri a carico del titolare della concessione. In caso di necessità di ordine pubblico, festività patronali o di ogni genere o di sicurezza e incolumità pubblica, la rimozione può essere richiesta entro le 24 ore.

5. L’Amministrazione Comunale valuta la compatibilità delle richieste anche in relazione alla presenza o alla programmazione della collocazione di altri oggetti di arredo o servizio urbano.

Art. 13 Condizioni per la realizzabilità dei dehors in relazione alle caratteristiche dell’esercizio

1. Tutti i pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianali alimentari da asporto destinate al solo consumo dei beni prodotti e attività adibiti alla vendita di prodotti alimentari di gastronomia su aree pubbliche, possono richiedere l’installazione di dehors nel rispetto del presente regolamento. Nel caso di subingresso nell’autorizzazione amministrativa del pubblico esercizio, il subentrante interessato al mantenimento del dehors esistente può richiederne la voltura della concessione e/ o autorizzazione preesistente fino alla sua naturale scadenza). Il richiedente subentra nelle restanti annualità della concessione originale, i cui contenuti e prescrizioni sono integralmente riportati nel nuovo provvedimento di voltura o di concessione. Il rilascio del nuovo titolo che legittima il mantenimento del dehors, concessorio è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni di occupazione fino al momento della cessione dell’autorizzazione amministrativa dì pubblico esercizio.

2. Nei casi di cessazione dell’attività del pubblico esercizio, il dehors deve essere rimosso a cura del soggetto cessante l’attività. In caso di inadempienza l’Amministrazione comunale procederà alla rimozione coattiva del dehors a spese del medesimo soggetto cessante.

3. Devono essere rispettate le norme igienico sanitarie per la tutela degli alimenti da qualsiasi forma di contaminazione – polveri, scarichi degli autoveicoli, caditoie fognanti.

4. La localizzazione dei dehors sia all’interno che nella fascia di rispetto dei 30 metri dal demanio marittimo è subordinata all’ottenimento della concessione o autorizzazione da parte delle competenti autorità.

5. L’Amministrazione comunale si riserva, comunque, il diritto di disporre la rimozione temporanea o definitiva dal suolo pubblico delle strutture autorizzate, in qualsiasi momento e su semplice avviso:

a) per conclamata carenza dello stato igienico-sanitario, di sicurezza della struttura o deperimento della stessa per assenza di manutenzione;

b) per mancato pagamento di quanto dovuto per l’occupazione di suolo pubblico;

c) per ragioni d’interesse generale temporanee o definitive, quale la necessità d’intervento sull’area pubblica, senza che il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimenti di qualsiasi genere e tipo, con la sola eccezione della restituzione della tassa di occupazione relativa al tempo di non utilizzazione del suolo.

d) per irregolarità rispetto al progetto approvato e per intralcio della fascia di transito dei pedoni con qualsiasi struttura e/o suppellettile.

Ai sensi del vigente regolamento per il contrasto all’evasione, Non è consentito il rilascio di autorizzazioni e/o rinnovi a chi non sia in regola col pagamento d’imposte, tributi, canoni e tasse comunali. Ai fini della regolarità tributaria, il soggetto richiedente deve dimostra(re) di aver censito la propria attività e di aver provveduto al pagamento, di almeno, dell’annualità (fra quelle non in) prossima alla prescrizione e allo stesso modo dimostrare di aver concordato piano di rateizzazione dei tributi previsti per le altre residue annualità non in prescrizione e di aver pagato regolarmente le rate alle scadenze previste nello stesso piano di rateizzazione concordato con l’ufficio. (Inutile ripetizione)

Art. 14 Sospensione, decadenza, revoca della concessione

l. La concessione di suolo pubblico o privato gravato da uso pubblico con dehors viene sospesa nei seguenti casi:

a) qualora debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse,

b) manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi non realizzabili con soluzioni alternative, lavori sull’edificio/condominio ove ha sede il pubblico esercizio o di edifici/ condomini nelle immediate vicinanze, interventi di manutenzione straordinaria sulle piante del verde pubblico nelle immediate vicinanze del dehors;

c) mancata apertura dell’esercizio e conseguente inutilizzo dell’area adibita a dehors per un periodo superiore a trenta (30) giorni consecutivi, escluso il periodo di chiusura dell’esercizio per ferie;

d) qualsiasi motivo di pubblico interesse, tra cui il contrasto/l’incompatibilità con l’autorizzazione di manifestazioni su area pubblica;

e) omesso od insufficiente pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico;

f) mancato rispetto delle indicazioni di cui ai successivi articoli inerenti il mantenimento di condizioni di igiene e l’assetto delle aree occupate negli orari di chiusura degli esercizi.

2. La concessione decade, a seguito di provvedimento espresso:

a) quando il concessionario non ottempera alle prescrizioni della concessione rilasciata;

b) in caso di accertata difformità della struttura in essere rispetto a quella dichiarata e concessa;

c) quando la mancanza di manutenzione delle strutture o dell’area oggetto di concessione contrasti col decoro o costituisca minaccia o pericolo per l’incolumità di persone e cose;

d) quando le attività svolte nel dehors siano causa di manifesto disturbo alla quiete pubblica, verificato secondo la normativa di riferimento, o compromettano la sicurezza urbana;

e) in caso di cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per rinuncia da parte del titolare oppure in caso di provvedimento di decadenza/revoca dell’autorizzazione amministrativa da parte del Settore comunale competente.

f) utilizzo del Dehors come deposito magazzino

3. La concessione può inoltre essere oggetto di revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto posta a presupposto della concessione medesima o nel caso di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.

  • I provvedimenti di decadenza e revoca, salvi casi di particolare urgenza, sono preceduti da comunicazione di avvio di procedimento, nel rispetto della vigente normativa, che deve prevedere l’assegnazione di un termine per l’esecuzione della rimozione dell’occupazione e la conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione, l’Amministrazione Comunale provvede direttamente con costi e spese a carico del concessionario.
  • L’omessa o errata raccolta differenziata dei rifiuti più di tre volte nell’annualità comporta la revoca.

Art. 15 Igiene, pulizia e manutenzione dehors

1. I dehors devono essere mantenuti in condizioni di decoro e igiene adeguate al servizio che svolgono: tutti gli elementi che lo compongono devono essere manutenuti e puliti, la superficie occupata, in particolare se coperta da pedane, deve essere sottoposta a trattamenti di sanificazione almeno una volta all’anno, In sede di vigilanza, l’autorità competente può ordinare interventi urgenti di manutenzione, pulizia e sanificazione.

2. Gli spazi concessi, dovranno mantenere sempre un aspetto sistemato e decoroso anche durante la chiusura dell’attività, non potranno e non dovranno mai fungere da “magazzino” per accatastare alla rinfusa materiali e/o suppellettili di ogni genere e natura

Art. 16 Assetto dei dehors durante la chiusura degli esercizi

1. Gli arredi e le strutture che compongono i dehors non possono costituire elemento di intralcio alla circolazione delle persone e di degrado nelle ore di chiusura dei locali. Gli ombrelloni e le tende devono essere chiusi al termine di ogni giornata. Le stesse disposizioni valgono per il periodo di chiusura per ferie, riposi settimanali o altre chiusure brevi.

2.      In ogni caso le attrezzature installate devono essere adeguatamente protette negli orari di chiusura, anche al fine di evitare che gli oggetti e arredi installati nello spazio della concessione possano essere causa di danni al suolo in concessione e ad altri cittadini/ esercizi.

  • Il titolare del provvedimento è nominato custode dei beni, degli oggetti e delle attrezzature del dehors. Il comune non può essere ritenuto responsabile di eventuali danni recati a terzi ivi compresi danni da smarrimento, furto, danneggiamento, etc.

4. Gli operatori ecologici devono poter esercitare le pulizie senza impedimento.

Art. 17 Controlli, vigilanza, sanzioni

1 Le caratteristiche del dehors non devono subire modifiche rispetto a quanto previsto dal provvedimento di concessione rilasciato.

2. Le autorità competenti vigilano sul rispetto delle condizioni di igiene, sicurezza, decoro e sulle situazioni di disturbo acustico di cui al presente Regolamento.

3. In caso di accertate situazioni di irregolarità, l’Amministrazione Comunale ordina il ripristino immediato delle condizioni prescritte dalla concessione.

4. Il mancato ripristino comporta l’attivazione dei procedimenti previsti dall’art. 14.

5. Per l’occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di autorizzazione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall’art 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, competente ad applicare le sanzioni e l’organo di Polizia Municipale.

Art. 18 Obblighi

1. È cura del richiedente eseguire il ripristino a regola d’arte dello stato dei luoghi e delle pavimentazioni in caso di rimozione del manufatto,

2. In caso di lavori da eseguirsi nell’area da parte del Comune o di altri soggetti gestori di pubblici servizi, spettano al titolare dell’autorizzazione la rimozione a proprie spese e il ripristino del manufatto eventualmente necessari.

3. Qualsiasi tipo di manufatto, oggetto del presente Regolamento, non potrà essere adibito a uso improprio e dovrà essere sottoposto a opportuna manutenzione, nel rispetto del progetto approvato, al fine di mantenerlo in perfetto stato igienico ­ sanitario, di decoro e di sicurezza.

4. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali.

5. La responsabilità penale e civile, per eventuali danni arrecati sia dai manufatti sia dalla loro mancata manutenzione, resta a carico del titolare del provvedimento autorizzativo.

6. Qualora, in conseguenza dell’installazione e della successiva permanenza e uso delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, alle alberature, al patrimonio verde o altro bene di proprietà pubblica, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi a carico del concessionario dell’area, secondo le indicazioni fornite dal Comune. In caso d’inerzia, vi provvederà direttamente l’Amministrazione Comunale con spese a carico del concessionario, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

7. Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente Regolamento, relative a forme, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente autorizzata, nei modi disposti dallo stesso Regolamento.

8. La sostituzione dei manufatti esistenti sarà possibile solo previo rilascio di nuovo provvedimento autorizzativo, secondo le procedure previste dal presente Regolamento.

9. La Giunta Comunale potrà, in ogni momento, con proprio provvedimento, individuare aree e luoghi in cui vietare le installazioni dei dehors, solo per ragioni di interesse generale. I dehors già autorizzati in tali luoghi e aree dovranno essere rimossi nel termine perentorio di un anno dall’approvazione del provvedimento o nel termine minore stabilito.

10. L’Amministrazione comunale si riserva di adottare un programma generale di arredo urbano. In tal caso, gli esercenti sono obbligati a rendere i dehors esistenti conformi al suddetto programma entro 360 giorni dalla data della sua adozione.

Art. 19 Norme transitorie e finali

1. Le attività che in base alle norme vigenti alla data di approvazione del presente regolamento avevano già ottenuto la concessione posso installare le attrezzature già in loro possesso fino alla scadenza della concessione.

2.Il presente Regolamento stabilisce disposizioni normative in materia di “dehors”, fatto salvo il rispetto delle norme edilizie contenute nella L.R. 16/16 e ss.mm.ii.

3. Il presente Regolamento potrà essere ulteriormente precisato tramite circolari esplicative, da approvare tramite determinazione dirigenziale, relative alla modulistica attuativa, al procedimento amministrativo e ad eventuali esemplificazioni illustrative.

4. Le presenti disposizioni costituiscono regolamentazione degli interventi ex novi e le procedure per i rinnovi senza modifiche che rispettano il presente regolamento.

5. I dehors, le occupazioni e tutte le strutture esistenti ricadenti su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, regolarmente autorizzati prima dell’emanazione del presente Regolamento dovranno essere adeguati alle presenti disposizioni entro UNO anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento il tutto seguendo l’iter per nuova concessione di cui al precedente art. 11.

6. In caso di mancato adeguamento, le autorizzazioni s’intenderanno decadute automaticamente e/o ipso iure alla data di cui al comma precedente, senza necessità di adozione di formale provvedimento in tal senso.

7. Il presente regolamento entra in vigore successivamente alla pubblicazione all’Albo Comunale della deliberazione consiliare di approvazione.

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