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Nuova antenna di telefonia, Cardella: “C’è un regolamento comunale per l’installazione di queste apparecchiature?”
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Redazione
Gaetano Cardella, avvocato licatese, per conto di un suo assistito, ha scritto al Comune, alla sede regionale dell’Arpa, alla presidenza della Regione Siciliana ed all’Asp di Agrigento per sapere “se risulta approvato e vigente un regolamento comunale che disciplini l’installazione delle antenne telefoniche, considerato che allo stato attuale gli studi scientifici non consentono di stabilire con certezza e, soprattutto, quantificare con esattezza la pericolosità per la salute umana delle emissioni di onde elettromagnetiche da parte degli impianti di cui all’oggetto e che, pur tuttavia, non è possibile escluderne la pericolosità sulla base delle esperienze fin qui maturate e degli studi effettuati”.
“E’ stata installata, da qualche giorno in Via Della Chiesa a Licata – scrive Cardella – in prossimità della scuola Marconi e della Caserma dei Carabinieri – Comando compagnia – Una gigantesca Antenna di telefonia mobile. L’antenna telefonica risulta installata a ridosso sia della Scuola Media Guglielmo Marconi frequentata da centinaia di alunni (oltre che dal personale docente e di segreteria) e della Caserma Carabinieri di Licata dove risultano in servizio centinaia di militari perche’ sede del Comando Compagnia Carabinieri di Licata – del Comando Stazione Carabinieri di Licata – e dove opera il nucleo operativo carabinieri oltre ad altri comandi”.
“L’installazione di queste antenne, malgrado i permessi rilasciati dal singoli comuni a volte senza una adeguata istruttoria, non hanno chiarito se il funzionamento di queste apparecchiature – aggiunge il legale licatese – siano nocive o tutelano o meno la salute del cittadino. Infatti non si comprendono se il funzionamento di queste antenne possono causare danni biologici più comuni al cittadino di tipo neurologico (cefalea, insonnia, astenia o disturbi psicosomatici) con riduzione della fertilità e di opacizzazione del cristallino, fino ad arrivare ad un aumento del rischio di leucemia e di tumori emolinfopoietici (tumori cerebrali o linfomi) a causa dell’eccessiva esposizione ai campi magnetici”.
Cardella rileva ancora che “un attento cittadino che abita nelle vicinanze del sito dove è sta installata l’antenna di telefonia di via Della Chiesa, intende conoscere, tramite lo scrivente studio legale, se risulta approvato e vigente un regolamento comunale che disciplini l’installazione delle richiamate antenne, considerato che allo stato attuale gli studi scientifici non consentono di stabilire con certezza e, soprattutto, quantificare con esattezza la pericolosità per la salute umana delle emissioni di onde elettromagnetiche da parte degli impianti di cui all’oggetto e che, pur tuttavia, non è possibile escluderne la pericolosità sulla base delle esperienze fin qui maturate e degli studi effettuati”.
Second piò legale licatese “in tale situazione, stante la assoluta preminenza del diritto alla salute su tutti gli altri diritti dell’uomo, è opportuno adottare alcune misure di salvaguardia intervenendo sulla normativa urbanistica comunale in modo da far sì che, se gli impianti dovessero essere effettivamente pericolosi per la salute umana, sarà necessario avviare il procedimento di rimozione dell’apparecchiatura dannosa per la salute del cittadino. Per cui occorre approvare un Regolamento comunale aggiornato alle vigenti decisioni della Giustizia amministrativa che disciplini, così, l’installazione di queste antenne all’interno del territorio comunale dando priorità alla salvaguardia e tutela della salute del cittadino”.
“Ai sensi della legge 241/1990, il nostro assistito intende verificare – conclude Gaetano Cardella – se dall’installazione di questa antenna in Via Della Chiesa sia stata adottata verso la cittadinanza quella sufficiente pubblicità per la dovuta partecipazione alla formazione dell’atto amministrativo, in difetto, (Cioè la mancata partecipazione del cittadino alla formazione dell’atto amministrativo – finalizzato all’evidente scopo di sensibilizzare la popolazione coinvolta e di consentire la partecipazione degli interessati al processo decisionale relativo alla localizzazione della nuova infrastruttura), comporta la nullità dell’autorizzazione rilasciata delle autorità preposte e sopra richiamate, per come disposto dalla Giurisprudenza amministrativa. (Cfr, Tar – Campania 21 Febb. 2021 – nr. 1992)”.
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