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Attualità
Il Tar di Palermo annulla maxi sanzione paesaggistica per un immobile abusivo a Palma
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Scritto da
Angelo Augusto
Il Tribunale amministrativo regionale di Palermo ha annullato una sanzione paesaggistica di 26.000 euro che la Soprintendenza ai beni culturali di Agrigento aveva elevato nei confronti di un palmese di 52 anni, titolare di un fabbricato ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
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Davanti al Tar, il palmese è stato assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò.
“In relazione al fabbricato in questione, veniva presentata innanzi al Comune di Palma di Montechiaro – scrive l’avvocato Rubino in una nota -domanda di condono e la richiesta di nulla osta paesaggistico in sanatoria alla Soprintendenza di Agrigento. La Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento, in ossequio a quanto stabilito alla circolare 2/2016 dell’Assessorato del Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, esprimeva il preavviso di parere favorevole per il rilascio del richiesto nulla osta, subordinandolo, tuttavia, al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 167 del d.lgs. 42/2004. Con successivo provvedimento, la Soprintendenza di Agrigento ingiungeva al proprietario dell’immobile la sanzione paesaggistica in misura superiore a 26.000 euro.
Avverso tale provvedimento il titolare dell’edificio, proponeva ricorso innanzi al Tar Palermo per chiederne l’annullamento, previa la sospensione. In particolare, gli Avvocati Rubino ed Airo’ censuravano, tra l’altro, l’illegittimità della sanzione pecuniaria non preceduta dal rilascio del nulla osta paesaggistico e l’illegittimità della prassi seguita dall’Amministrazione in ossequio alla predetta circolare 2/2016”.
“Inoltre – scrive ancora Rubino – i difensori dell’uomo deducevano l’inapplicabilità della sanzione paesaggistica in quanto l’immobile realizzato nel 1992 è sorto prima dell’adozione del Piano Paesaggistico per la Provincia di Agrigento adottato con D.A. n. 7 del 29 luglio 2013. Il Tar Palermo, in accoglimento delle tesi dei difensori, aveva già sospeso in via cautelare l’efficacia della sanzione paesaggistica ritenendo ad una sommaria valutazione l’illegittimità del provvedimento della Soprintendenza, perché adottato in assenza del preventivo nulla osta di cui all’art. 167 del D.lgs. 42/2004. In esito all’udienza di merito, il Tar Palermo, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, ha annullato la sanzione irrogata dalla Soprintendenza confermando il profilo di illegittimità già evidenziato in sede cautelare e ritenendo altresì fondato il motivo di ricorso con il quale è stata denunciata l’inapplicabilità della sanzione paesaggistica per l’immobile sorto prima dell’introduzione del vincolo derivante dal Piano Paesaggistico. Per effetto della pronuncia del Tar Palermo l’uomo potrà ottenere la sanatoria del proprio immobile senza dover pagare la sanzione paesaggistica di oltre 26.000”.
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