Seguici sui social
Demolizioni

Attualità

Il Tar accoglie il ricorso del proprietario, non sarà demolito un edificio nel centro di Licata

Il Tar di Palermo, accogliendo il ricorso di un uomo di 54 anni, ha annullato l’ordinanza di demolizione di un fabbricato di proprietà del ricorrente che si trova nel centro cittadino. Il licatese è stato assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò.

“Il licatese – si legge in una nota diffusa dall’avvocato Rubino – aveva acquistato nel 1997 un appartamento al quinto piano di un edificio, munito di concessione edilizia e con certificato di abitabilità. Successivamente all’acquisto dell’appartamento con istanza inoltrata nel 1997 chiedeva il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di una struttura precaria per la copertura parziale del terrazzo di pertinenza dell’immobile. Con apposita determina successiva il sindaco pro tempore del Comune di Licata autorizzava la realizzazione della copertura, ma nel 2015, a distanza di molti anni dal rilascio dell’autorizzazione, il Comune di Licata avviava il procedimento di annullamento in autotutela della determina sindacale, ritenendo una non corrispondenza dell’immobile esistente rispetto alle planimetrie  del progetto approvato con la concessione edilizia; e successivamente, nel 2016, il Comune di Licata ingiungeva la demolizione dell’immobile, ritenendo accertato un organismo edilizio diverso rispetto a quello assentito dalla concessione edilizia”.

“Il proprietario – si legge ancora nel documento – insorgeva avverso tali provvedimenti gravemente lesivi, proponendo un ricorso giurisdizionale davanti al Tar Sicilia, lamentando svariate forme di violazione di legge e di eccesso di potere. In particolare gli avvocati Rubino e Airò hanno lamentato l’illegittimo esercizio del potere di autotutela, che deve essere esercitato entro un termine comunque non superiore ai diciotto mesi dall’adozione dei provvedimenti autorizzativi, la carenza di motivazione sulle ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto  al mero ripristino della legalità e prevalenti rispetto all’affidamento ingeneratosi in capo ai privati, nonchè sottolineando l’esistenza del certificato di abitabilità rilasciato dallo stesso Comune di Licata nel 1984, attestante che la costruzione della casa urbana composta di cinque elevazioni era stata eseguita in conformità al progetto approvato”.

“Si è costituito in giudizio il Comune di Licata, in persona del sindaco pro tempore Angelo Cambiano, rappresentato e difeso dall’avvocato Grazia Zarbo, per chiedere – aggiunge l’avvocato Rubino – il rigetto del ricorso, previa reiezione della richiesta cautelare di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati. Già in sede cautelare il Tar Sicilia, Palermo, Sezione Seconda, ritenendo sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile incombente sul ricorrente, ha accolto la richiesta di sospensione dell’esecuzione dell’ingiunzione di demolizione impugnata. Da ultimo, esaminando il merito della controversia, il Tar, presidente Cosimo di Paola, relatore Giuseppe La Greca, condividendo le tesi difensive circa il legittimo affidamento ingenerato in virtù del lungo periodo di tempo trascorso dal rilascio del titolo abilitativo, nonchè in virtù del rilascio del certificato di abitabilità, ha accolto nel merito il ricorso ed ha annullato i provvedimenti repressivi impugnati. Pertanto, per effetto della sentenza resa dal Tar, l’immobile non verrà demolito mentre il Comune di Licata, soccombente in giudizio, dovrà provvedere al rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente”. 

(Foto di archivio)

 

Pubblicità

Di più in Attualità