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Una recente demolizione eseguita in città

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Il Cga respinge l’appello del Comune: uno stabile di contrada Montesole non sarà demolito

Il Consiglio dei giustizia amministrativa ha accolto il ricorso presentato da una donna licatese: la sua abitazione di contrada Montesole non sarà demolita.

“La donna – spiega l’avvocato Girolamo Rubino che l’ha assistita – aveva ottenuto una concessione edilizia in sanatoria per un’opera ad uso residenziale realizzata nella contrada Montesole nel territorio del comune di Licata, ma la Soprintendenza ai beni culturali aveva dettato quattro prescrizioni afferenti il rivestimento dei muri di recinzione, la realizzazione della copertura a tetto con coppi siciliani, la realizzazione dell’intonaco esterno e la piantumazione di alberi ad alto fusto. L’amministrazione comunale di Licata, nel provvedimento di concessione edilizia in sanatoria, dopo aver fissato un termine di tre anni per la realizzazione delle prescrizioni dettate dalla soprintendenza, prevedeva che la mancata esecuzione delle prescrizioni stesse avrebbe comportato la revoca della concessione in sanatoria e l’irrogazione delle conseguenti sanzioni. La signora licatese non riusciva ad ottemperare – aggiunge Rubino – alle prescrizione imposte a causa di un contenzioso civile promosso dai proprietari di un fondo confinante, e pertanto la stessa chiedeva al Comune di Licata una  breve proroga, così manifestando la propria intenzione di realizzare comunque le opere prescritte; ma il Comune di Licata rigettava tale istanza e, successivamente, disponeva la revoca della concessione edilizia in sanatoria, irrogando la gravissima sanzione della demolizione delle opere ed il ripristino dello stato dei luoghi”.

“Avverso tali provvedimenti – aggiunge l’avvocato Rubino – la signora licatese proponeva un ricorso davanti al Tar Sicilia; da ultimo il Comune di Licata, inviava una nota alla signora licatese, con cui comunicava che con l’ausilio della forza pubblica e senza ulteriori avvisi “verrà data esecuzione alla demolizione dell’immobile”. In allegato alla comunicazione veniva notificata anche la convenzione stipulata tra il comune di Licata e la procura della repubblica di Agrigento secondo cui “il comune di Licata nel cui territorio insistono i manufatti abusivi per i quali sia già intervenuta sentenza definitiva procederà alla demolizione degli stessi…”.

Essendo imminente la data di esecuzione della demolizione l’avvocato Girolamo Rubino ha chiesto al presidente del Tar Sicilia l’emanazione di una misura cautelare monocratica idonea ad assicurare la tutela interinale della ricorrente. “Il presidente del Tar Sicilia, Calogero Ferlisi, in accoglimento dell’istanza avanzata dal difensore, emetteva – aggiunge Rubino – un decreto di sospensione dell’ordine di demolizione. Successivamente, in sede camerale, la prima sezione del Tar Sicilia accoglieva la richiesta cautelare di sospensione dell’esecuzione del provvedimento di demolizione, atteso che la convenzione stipulata tra il Comune e la Procura prevede la demolizione solo a seguito di sentenza definitiva, tuttora non intervenuta nel caso in esame. Ma il Comune di Licata, in persona del sindaco Angelo Cambiano, ha proposto appello davanti al Cga per la riforma dell’ordinanza del Tar favorevole alla signora licatese. Quest’ultima si è costituita in giudizio anche davanti al Cga, per chiedere il rigetto dell’appello e la conferma dell’ordinanza resa dal Tar. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana in sede giurisdizionale, presidente Claudio Zucchelli, relatore il consigliere Nicola Glaviano, ha respinto l’appello cautelare proposto dal comune di Licata, confermando l’ordinanza resa dal Tar. Pertanto, nelle more del giudizio di merito nessuna demolizione verrà operata in relazione all’immobile sito nella contrada Montesole del Comune di Licata”. 

 

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