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Comune in dissesto finanziario, i creditori hanno tempo fino al 2 novembre per chiedere ciò che gli spetta

Il 2 novembre è l’ultimo giorno a disposizione dei creditori del Comune di Licata per presentare istanza con la quale si chiede ristoro del credito vantato.

A deciderlo è stata la Commissione Straordinaria di Liquidazione, presieduta dal vice prefetto Elisa Vaccaro, che si è insediata la scorsa settimana al Comune con il compito di gestire il dissesto economico – finanziario dell’ente.

“Il Comune di Licata, con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 07/03/2024, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato – si legge nella nota diffusa dall’ente – lo stato di dissesto finanziario; invita chiunque ritenga di vantare un diritto di credito per fatti o atti di gestione verificatisi entro il 31.12.2022 (art. 252, co. 4, del D.Lgs. n 267/2000) a presentare istanza in carta libera, corredata da idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito del Comune di Licata, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l’inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva”.

“La predetta istanza dovrà essere indirizzata – si legge ancora nella nota – alla Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Licata e trasmessa: · a mezzo pec all’indirizzo: protocollo@cert.comune.licata.ag.it · a mezzo raccomandata del servizio postale all’indirizzo Corso Roma, n. 84 – Complesso dell’Antico Convento del Carmine – cap 92027 – Licata; · mediante consegna al protocollo generale del Comune di Licata, in orario d’ufficio. Tale istanza dovrà essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio on line del Comune, pertanto entro il 2 novembre 2024 e potrà essere scaricata dal sito internet del Comune di Licata (https://www.comune.licata.ag.it), ovvero richiesto all’Ufficio di Protocollo del Comune medesimo, il fac-simile che debitamente compilato e firmato, eventualmente anche con dispositivo di firma digitale, potrà essere inviato secondo una delle modalità sopra specificate”.

“Le istanze firmate digitalmente, ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., unitamente ai documenti allegati – si conclude il documento – in forma elettronica e che dovranno riportare anch’essi la firma digitale a conferma dell’autenticità del loro contenuto, dovranno essere esclusivamente trasmesse tramite P E C”.

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