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Botti di capodanno

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Capodanno, “botti” e alcol in bottiglie di vetro vietati

Niente petardi, ne bevande in bottiglie di vetro, la notte di capodanno a Licata. Lo ha stabilito il sindaco Angelo Cambiano con un’ordinanza emessa oggi. La decisione adottata è positiva ma, a nostro avviso, sarebbe il caso anche di vietare l’uso di petardi nei giorni di Natale ed in quelli che precedono il capodanno. Finiscono, infatti, per disturbare le persone e terrorizzare gli animali.

Ecco cosa prevede il provvedimento firmato dal primo cittadino: “E’ fatto divieto, dalle ore 8,00 del 31 dicembre 2016 alle ore 8,00 dell’1 gennaio 2017, ai detentori di materiale pirotecnico di effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti e altri giochi pirotecnici in luoghi pubblici o di uso pubblico, in luoghi privati prospicienti su aree pubbliche ed anche ricadenti in aree urbanizzate, fatte salve le eventuali autorizzazioni già concesse in forza di vigenti disposizioni di legge; è fatto divieto – si legge ancora nell’ordinanza – a partire dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2016 e sino alle ore 8,00 del 1° gennaio 2017, la vendita per asporto e la somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori in vetro da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali ed artigianali, nelle aree pubbliche maggiormente frequentate o interessate dalle manifestazioni del 31 dicembre 2016 e, nello specifico, da parte: a) delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea; b) dai circoli privati; c) delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande; d) delle attività di commercio di prodotti alimentari nelle serate di apertura straordinaria oltre le ore 22,00; e) degli operatori del commercio su area pubblica; f) ed in genere da tutte le forme speciali di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro; 3) autorizzare la somministrazione e/o consentire il consumo delle bevande in bicchieri di vetro solo all’interno del locale e non già: – sulle proprie pertinenze esterne private; – sulle pertinenze esterne su suolo pubblico, anche se debitamente autorizzate ed attrezzate con pedane, gazebo e simili. E fatto obbligo di esporre in modo visibile al pubblico il divieto di cui sopra, mediante idonea cartellonistica. Resta ferma, per le attività autorizzate – si conclude l’ordinanza – la facoltà di vendere per asporto le bevande in brick e/o in lattine”.

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