Cronaca
“Corso di dottorato straniero”, docente licatese non dovrà restituire l’indennità percepita
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Scritto da
Angelo Augusto
Il giudice del lavoro di Torino ha accolto il ricorso di una docente di Licata, che non dovrà restituire la retribuzione percepita durante la partecipazione ad un dottorato straniero.
“La vicenda riguarda – si legge in una nota diffusa dall’avvocato Francesco Carità che ha assistito la donna – una professoressa che, al fine di frequentare un dottorato di ricerca senza borsa di studio e presso una Università straniera, richiedeva al proprio dirigente scolastico di essere posta in aspettativa con diritto alla corresponsione della retribuzione. La richiesta dell’insegnante veniva accolta dal dirigente scolastico e l’insegnante iniziava il suo percorso formativo, mantenendo il diritto alla retribuzione e maturando l’anzianità lavorativa ai fini contrattuali e previdenziali. Purtuttavia, dopo oltre un anno dal decreto autorizzativo, l’insegnante riceveva la revocata dell’aspettativa retribuita; l’intimazione di rientrare immediatamente in servizio e l’avvio della procedura per il recupero delle somme già percepite da parte del Miur”.
A quel punto la docente ha proposto ricorso contro il Ministero dell’Istruzione ed ora il giudice del Tribunale di Torino, ad un anno di distanza dall’inizio della vicenda giudiziaria, le ha dato ragione.
“Il Giudice del Lavoro di Torino, difatti – aggiunge l’avvocato Carità – dichiarava “infondata la pretesa del MIUR di ripetere le somme versate alla ricorrente a titolo di retribuzione per il periodo indicato”, accertava il pieno diritto alla retribuzione “con pieno diritto dell’anzianità lavorativa ad ogni fine contrattuale e previdenziale”; condannava il MIUR al pagamento delle spese legali. Avverso la sentenza del Tribunale di Torino proponeva appello il MIUR, a mezzo dell’avvocatura dello Stato, appello rigettato con condanna alle spese per il MIUR, in accoglimento delle argomentazioni difensive ribadite in appello dalla professoressa”.