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Antonino Amato

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Riscossione dei tributi, l’Adic: “Il tempo stringe, non si rinnovi l’incarico alla Municipia spa”

L’Adic di Licata, presieduta da Antonino Amato, torna ad intervenire sulla questione della riscossione dei tributi comunali, con il contratto alla Municipia spa che scade il prossimo 31 dicembre.

“Occorre anzitutto far presente alla cittadinanza – scrive Adic – che abbiamo letto ed esaminato il bando di gara predisposto dal “Dipartimento 4° Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici ed Operativi / Serv. Finanziari” del Comune di Licata (Determina Dirigenziale n. 109/ Serv. Finanziari del 11.04.2012), con cui fu affidato nel 2012 il servizio di riscossione tributi alla Engineering TRibuti (oggi Municipia S.p.A.). Orbene, l’articolo 1 del Capitolato Speciale d’Appalto inerente il bando di gara così recita: “Oggetto e durata della concessione”. Il presente capitolato detta le condizioni relative all’appalto per “la realizzazione e manutenzione di un sistema informativo territoriale e per l’affidamento in concessione della gestione riscossione e accertamento delle entrate comunali”, comprese quelle di gestione e controllo anche ai fini dell’attuazione della compartecipazione dell’3nte al contrasto all’evasione fiscale erariale/contributiva”.

“Il secondo comma dell’articolo 1 – aggiunge Antonino Amato – testualmente dispone: la durata della concessione è fissata al 31 dicembre del quinto anno successivo alla data della stipula del relativo contratto ovvero dell’effettivo affidamento dei servizi.  Il terzo comma statuisce invece: i servizi potranno essere oggetto di proroga del contratto oltre due anni dalla scadenza di cui al precedente punto 2, alle stesse condizioni giuridiche ed economiche previste dal capitolato speciale e dal medesimo contratto; – consegna differita in relazione ad eventuali proroghe intervenute in forza di legge, a favore degli attuali soggetti affidatari”.

Sulla scorta di queste considerazioni l’Adic “ricorda che la giurisprudenza del Consiglio di Stato è ormai univoca nel ritenere che la proroga prevista da un bando di gara deve essere analiticamente motivata, dovendo essere chiarite le ragioni per le quali si sia stabilito di discostarsi dal principio generale di divieto di rinnovo tacito dei contratti della pubblica amministrazione. In altre parole la deroga alla regola del divieto di proroga del contratto scaduto, anche se prevista nel contratto, è esercitabile solo per un periodo predeterminato e con adeguata motivazione, che dia conto degli elementi che conducono a disattendere il principio generale”.

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